Dichiarazioni di autorita' pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale E' fatto divieto alle autorita' pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non e' stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonche' l'obbligo di risarcimento del danno, l'interessato ha diritto di richiedere all'autorita' pubblica la rettifica della dichiarazione resa. Quando ritiene fondata la richiesta, l'autorita' che ha reso la dichiarazione procede alla rettifica immediatamente e, comunque, non oltre quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, dandone avviso all'interessato. L'autorita' che ha reso la dichiarazione e' tenuta a rendere pubblica la rettifica con le medesime modalita' della dichiarazione oppure, se cio' non e' possibile, con modalita' idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di rettifica. Quando l'istanza di rettifica non e' accolta, ovvero quando la rettifica non rispetta le disposizioni di cui al comma 4, l'interessato puo' chiedere al tribunale, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione della rettifica secondo le modalita' di cui al comma 4.

Testo vigente dal 29 novembre 2021

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;188~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari