Art. 21 — Partecipazione
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2026, n. 29.
Abrogato dal 7 marzo 2026
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2026, n. 29.
Abrogato dal 7 marzo 2026
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 2008 al 7 marzo 2026. 205 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I sistemi di raccolta, ritiro, trattamento e riciclaggio di cui agli articolo 6, 7 e 10 evitano ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza e agli stessi possono partecipare tutti gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni competenti. I sistemi di cui al comma 1 si applicano anche a pile e accumulatori importati da paesi non appartenenti all'Unione europea, a condizioni non discriminatorie. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare costituisce un tavolo di consultazione permanente al quale partecipano il Ministero dello sviluppo economico, l'ISPRA, nonche' tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali delle categorie dell'industria, dei quali almeno due in rappresentanza del settore del recupero, due rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali delle categorie del commercio, uno dalle organizzazioni nazionali delle categorie dell'artigianato, uno dalle organizzazioni nazionali delle categorie della cooperazione, uno dall'ANCI, uno da Confservizi, uno dalle associazioni ambientaliste e uno dalle associazioni dei consumatori. Il tavolo di consultazione di cui al comma 3 si riunisce almeno due volte all'anno e ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza dei componenti. Il tavolo monitora l'operativita', la funzionalita' logistica e l'economicita', nonche' l'attivita' di informazione, del sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, formulando le proprie valutazioni e le proprie proposte di miglioramento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29
Il D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 [...]".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-20;188~art21 · fonte del testo
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