Art. 2 — Definizioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2026, n. 29.
Abrogato dal 7 marzo 2026
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2026, n. 29.
Abrogato dal 7 marzo 2026
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4 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 2016 al 7 marzo 2026. 618 parole tolte, 10 parole aggiunte in 19 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto, si intende per:
tolto: a) "pila" o "accumulatore": una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o piu' elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o piu' elementi secondari (ricaricabili);
tolto: b) "pacco batterie": un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro o racchiusi come un'unita' singola e a se' stante in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore;
tolto: c) "pile o accumulatori portatili": le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, ne' batterie o accumulatori per veicoli;
tolto: d) "pile a bottone": piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva;
tolto: e) "batterie o accumulatori per veicoli": le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione;
tolto: f) "pile o accumulatori industriali": le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici;
tolto: g) "rifiuti di pile o accumulatori": le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
tolto: h) "riciclaggio": il trattamento in un processo di produzione di materiali di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;
tolto: i) "smaltimento": una qualsiasi delle operazioni applicabili di cui all'allegato B alla parte quarta del decreto n. 152 del 2006;
tolto: l) "trattamento": le attivita' eseguite sui rifiuti di pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la selezione, la preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo smaltimento;
tolto: m) "apparecchio": qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica, secondo la definizione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, alimentata o capace di essere alimentata interamente o parzialmente da pile o accumulatori;
tolto: n) "produttore": chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
tolto: o) "distributore": qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attivita' commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale;
tolto: p) "immissione sul mercato": la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della comunita', compresa l'importazione nel territorio doganale della comunita';
tolto: q) "operatori economici": i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio o altri operatori di impianti di trattamento;
tolto: r) "utensili elettrici senza fili": apparecchi portatili alimentati da pile o accumulatori e destinati ad attivita' di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio;
tolto: s) "tasso di raccolta": la percentuale ottenuta, dividendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti in un anno civile a norma dell'articolo 6 per la media del peso di pile e accumulatori portatili venduti direttamente agli utilizzatori finali da parte dei produttori, ovvero da essi consegnati a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali nel territorio nazionale nel corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti;
tolto: t) "punto di raccolta per pile ed accumulatori": contenitore destinato alla raccolta esclusiva di pile e accumulatori accessibile all'utilizzatore finale e distribuito sul territorio, tenuto conto della densita' di popolazione, non soggetto ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti sulla gestione dei rifiuti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29
Il D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 [...]".
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-20;188~art2 · fonte del testo
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