Art. 25 — Sanzioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2026, n. 29.
Abrogato dal 7 marzo 2026
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2026, n. 29.
Abrogato dal 7 marzo 2026
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4 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 2016 al 7 marzo 2026. 430 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, immette sul mercato pile ed accumulatori privi del simbolo di cui all'articolo 23, commi 1 e 3, o immette sul mercato, dopo il 26 settembre 2009, pile ed accumulatori portatili e per veicoli privi della indicazione di cui all'articolo 23, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 1000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti dal medesimo comma. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, immette sul mercato pile o accumulatori, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 2, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. La stessa sanzione e' applicata al produttore che non fornisce le informazioni di cui all'articolo 15, comma 3, ovvero le fornisce in modo incompleto o inesatto. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 3, chiunque, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, immette sul mercato pile e accumulatori contenenti le sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 2000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una pila o un accumulatore, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 ad euro 150, per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso. Il distributore che non fornisce le informazioni di cui all'articolo 22, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000. Il produttore di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori che non fornisce le istruzioni di cui all'articolo 9, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 262 del decreto n. 152 del 2006.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29
Il D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 [...]".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-20;188~art25 · fonte del testo
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