Art. 11 — Nuove tecnologie di riciclaggio
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2026, n. 29.
Abrogato dal 7 marzo 2026
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2026, n. 29.
Abrogato dal 7 marzo 2026
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3 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 4 settembre 2013 al 7 marzo 2026. 134 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, definisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per tali finalita', misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento, nonche' la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per tutti i tipi di pile e accumulatori. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove la diffusione negli impianti di trattamento di sistemi certificati di gestione ambientale, a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS/ISO 14000).aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29
Il D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 [...]".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-20;188~art11 · fonte del testo
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