Art. 7 — Disposizioni di riferimento
Le disposizioni di riferimento previste dall'allegato I trovano applicazione dalla data di iscrizione della SE nel registro delle imprese:
- a)qualora le parti abbiano deciso nel corso di negoziati di avvalersi di tali disposizioni ai fini della definizione delle forme di coinvolgimento dei lavoratori nella costituenda SE;
- b)qualora non sia stato concluso alcun accordo entro il termine previsto all'articolo 5, e l'organo competente di ciascuna delle societa' partecipanti decida di accettare l'applicazione delle disposizioni di riferimento alla SE e di proseguire quindi con l'iscrizione della SE, ed inoltre la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso ai sensi dell'articolo 3, comma 7, la decisione di non aprire negoziati o di porre termine ai negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori vigenti in Italia e negli altri Stati membri in cui al SE annovera lavoratori. Le disposizioni di riferimento stabilite nell'allegato I, parte terza, si applicano soltanto qualora:
- a)nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di direzione o di vigilanza si applichino ad una societa' trasformata in SE;
- b)nel caso di una SE costituita mediante fusione:
- 1)anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o piu' delle sue societa' partecipanti una o piu' delle forme di partecipazione comprendente almeno il 25 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le societa' partecipanti; o
- 2)anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o piu' delle sue societa' partecipanti una o piu' delle forme di partecipazione comprendente meno del 25 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le societa' partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso;
- c)nel caso di una SE costituita mediante creazione di una holding o costituzione di un'affiliata:
- 1)anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o piu' delle sue societa' partecipanti una o piu' delle forme di partecipazione comprendente almeno il 50 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le societa' partecipanti; o
- 2)anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o piu' delle sue societa' partecipanti una o piu' delle forme di partecipazione comprendente meno del 50 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le societa' partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso. Se presso diverse societa' partecipanti esisteva piu' di una delle forme di partecipazione, la delegazione speciale di negoziazione decide quale di esse viene introdotta nella SE. La delegazione speciale di negoziazione informa l'organo competente delle societa' partecipanti delle decisioni da essa adottate ai sensi del comma 2 e del presente comma.
Testo vigente dal 21 settembre 2005
