Le disposizioni di riferimento previste dall'allegato I trovano applicazione dalla data di iscrizione della SE nel registro delle imprese:

  • a)qualora le parti abbiano deciso nel corso di negoziati di avvalersi di tali disposizioni ai fini della definizione delle forme di coinvolgimento dei lavoratori nella costituenda SE;
  • b)qualora non sia stato concluso alcun accordo entro il termine previsto all'articolo 5, e l'organo competente di ciascuna delle societa' partecipanti decida di accettare l'applicazione delle disposizioni di riferimento alla SE e di proseguire quindi con l'iscrizione della SE, ed inoltre la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso ai sensi dell'articolo 3, comma 7, la decisione di non aprire negoziati o di porre termine ai negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori vigenti in Italia e negli altri Stati membri in cui al SE annovera lavoratori. Le disposizioni di riferimento stabilite nell'allegato I, parte terza, si applicano soltanto qualora:
  • a)nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di direzione o di vigilanza si applichino ad una societa' trasformata in SE;
  • b)nel caso di una SE costituita mediante fusione:
  • 1)anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o piu' delle sue societa' partecipanti una o piu' delle forme di partecipazione comprendente almeno il 25 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le societa' partecipanti; o
  • 2)anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o piu' delle sue societa' partecipanti una o piu' delle forme di partecipazione comprendente meno del 25 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le societa' partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso;
  • c)nel caso di una SE costituita mediante creazione di una holding o costituzione di un'affiliata:
  • 1)anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o piu' delle sue societa' partecipanti una o piu' delle forme di partecipazione comprendente almeno il 50 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le societa' partecipanti; o
  • 2)anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o piu' delle sue societa' partecipanti una o piu' delle forme di partecipazione comprendente meno del 50 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le societa' partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso. Se presso diverse societa' partecipanti esisteva piu' di una delle forme di partecipazione, la delegazione speciale di negoziazione decide quale di esse viene introdotta nella SE. La delegazione speciale di negoziazione informa l'organo competente delle societa' partecipanti delle decisioni da essa adottate ai sensi del comma 2 e del presente comma.

Testo vigente dal 21 settembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;188~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari