Le disposizioni di riferimento previste dall'allegato trovano applicazione dalla data di iscrizione della SCE nel registro delle imprese:

  • a)qualora le parti abbiano deciso nel corso dei negoziati di avvalersi di tali disposizioni ai fini della definizione delle forme di coinvolgimento dei lavoratori nella costituenda SCE;
  • b)qualora non sia stato concluso alcun accordo entro il termine di cui all'articolo 5, e
  • 1)l'organo competente ai sensi del regolamento di ciascuna delle entita' giuridiche partecipanti decida di accettare l'applicazione delle disposizioni di riferimento alla SCE e di proseguire quindi con l'iscrizione della societa' cooperativa europea, e
  • 2)la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione di cui all'articolo 3, comma 9, di non aprire i negoziati o di porre termine ai negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di consultazione ed informazione dei lavoratori vigenti in Italia e negli altri Stati membri in cui la SCE annovera lavoratori. Le disposizioni di riferimento stabilite dalla legislazione dello Stato membro di iscrizione ai sensi della Parte terza dell'allegato si applicano soltanto nel caso:
  • a)di una SCE costituita mediante trasformazione, le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di amministrazione o di vigilanza si applichino ad una cooperativa trasformata in SCE;
  • b)di una SCE costituita mediante fusione:
  • 1)anteriormente all'iscrizione della societa' cooperativa europea, esista presso una o piu' delle sue cooperative partecipanti una o piu' delle forme di partecipazione comprendente almeno il 25 per cento del numero complessivo di tutti i lavoratori delle entita' giuridiche partecipanti;
  • 2)anteriormente all'iscrizione della SCE, esista presso una o piu' delle sue cooperative partecipanti una o piu' delle forme di partecipazione comprendente meno del 25 per cento del numero complessivo di tutti i lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato dalle entita' giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tale senso;
  • c)di una SCE costituita in qualsiasi altro modo:
  • 1)anteriormente all'iscrizione della SCE, esista presso una o piu' delle sue entita' giuridiche partecipanti una o piu' delle forme di partecipazione comprendente almeno il 50 per cento del numero complessivo di tutti i lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato dalle entita' giuridiche partecipanti;
  • 2)anteriormente all'iscrizione della SCE, esista presso una o piu' delle sue entita' giuridiche partecipanti una o piu' delle forme di partecipazione comprendente meno del 50 per cento del numero complessivo di tutti lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato dalle entita' giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tale senso. Se presso le diverse entita' giuridiche partecipanti esisteva piu' di una forma di partecipazione, la delegazione speciale di negoziazione decide quale viene introdotta nella SCE. In caso di mancata decisione si applica la disciplina di cui al comma 2. La delegazione speciale di negoziazione informa l'organo competente di cui al regolamento della decisione adottata ai sensi del presente comma e del comma 2.

Testo vigente dal 12 aprile 2007

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;48~art7 · fonte del testo

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