Art. 6 — Legge applicabile alla procedura di negoziazione
La legge applicabile alla procedura di negoziazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 e' la legge dello Stato membro in cui e' situata la sede sociale della costituenda SE. La SE registrata in Italia ha l'obbligo di far coincidere l'ubicazione dell'amministrazione centrale con quella della sede sociale.
Testo vigente dal 21 settembre 2005
