Art. 11 — Sviamento di procedura
Qualora dopo la registrazione della societa' europea intervengano modifiche sostanziali nella societa' europea, nelle societa' partecipanti e nelle affiliate, effettuate con lo scopo di privare i lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento deve essere posto in essere un nuovo negoziato. Il negoziato e' avviato su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori delle societa' sussidiarie o stabilimenti della societa' europea e si svolge secondo le procedure di cui agli articoli da 3 a 7 tenuto conto della situazione esistente alla data di avvio dei negoziati inizialmente avviati ai sensi dell'articolo 3.
Testo vigente dal 21 settembre 2005
