Art. 8 — Scambio di informazioni tra la UIF e le FIU di altri Stati membri
Ai fini del presente decreto, la UIF, in casi urgenti ed eccezionali, puo' scambiare, con tempestivita' e a condizioni di reciprocita', con le FIU di altri Stati membri informazioni finanziarie o analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l'analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalita' organizzata associata al terrorismo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e le analisi e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU, la UIF trasmette tempestivamente le informazioni e le analisi di cui al comma 1 alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e, tramite le autorita' competenti di cui all'articolo 5, al Comitato di analisi strategica antiterrorismo.
Testo vigente dal 29 novembre 2021
