Ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette annualmente al Ministero dell'interno i dati statistici relativi all'efficacia dei sistemi di lotta contro i reati gravi, forniti dalle autorita' competenti di cui agli articoli 3 e 5 e dalla UIF. Tali dati statistici comprendono:
- a)il numero di consultazioni effettuate dalle autorita' competenti di cui all'articolo 3;
- b)il numero delle richieste presentate da ciascuna autorita' a norma del presente decreto, il seguito dato a tali richieste, il numero di casi investigati, di persone perseguite e di persone condannate per reati gravi, ove tali informazioni siano disponibili;
- c)i dati che misurano il tempo impiegato da un'autorita' per rispondere a una richiesta dopo il suo ricevimento;
- d)se disponibili, i dati che misurano il costo delle risorse umane o informatiche dedicate alle richieste di informazioni o analisi di cui al presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica, altresi', annualmente, alla Commissione europea i dati statistici di cui al comma 1.
Testo vigente dal 29 novembre 2021
