Art. 25 — Disposizioni finanziarie
Il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' rifinanziabile, per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e, per l'anno 2000, fino a lire 100 miliardi a favore degli interventi di promozione del lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della citata legge n. 488 del 1999. Il CIPE puo' destinare con proprie delibere dotazioni ulteriori al Fondo di cui al comma 1.
Testo vigente dal 6 luglio 2000
