Art. 25 — Mutui per la realizzazione di politiche per il lavoro

Per la realizzazione delle politiche per il lavoro ed in particolare per gli interventi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo di cui all'articolo 1-ter del medesimo decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, nonche' per gli interventi previsti dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, il cui ammortamento e' a totale carico dello Stato a decorrere dal 1998. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base del riparto operato con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, agli appositi capitoli dello stato di previsione delle Amministrazioni interessate. La societa' per l'imprenditorialita' giovanile s.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, puo' istituire fondi di garanzia a favore dei beneficiari degli interventi da essa effettuati, per l'attuazione dei quali e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. La predetta societa', per le medesime finalita', e' ammessa a costituire societa' in ambito regionale aventi identica ragione sociale, conservando la maggioranza assoluta del capitale sociale per un periodo minimo di due anni. I contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono avere ad oggetto anche interventi nel settore turistico.

Testo vigente dal 4 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-24;196~art25 · fonte del testo

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