Art. 18 — Progetti finanziabili
Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio e la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale. ((1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con propria delibera, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitarie)) Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:
- a)prevedono investimenti superiori a lire 50 milioni al netto dell'IVA;
- b)si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
Testo vigente dal 1 gennaio 2003
