Art. 20 — Progetti finanziabili
Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:
- a)prevedono investimenti complessivamente superiori a lire 250 milioni al netto dell'IVA;
- b)si riferiscono ai settori della produzione di beni in agricoltura, del commercio, nonche' ai settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
Testo vigente dal 6 luglio 2000
