Art. 5 — Domanda di registrazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219.
Abrogato dal 6 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219.
Abrogato dal 6 luglio 2006
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3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1997 al 6 luglio 2006. 304 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 OTTOBRE 1997, N. 347. La domanda di registrazione semplificata, presentata dal responsabile dell'immissione in commercio, deve contenere la dichiarazione del rispetto dei requisiti di innocuita' di cui all'art. 3, comma 1,lettera c), ed essere corredata dei seguenti dati e documenti diretti, in particolare, a dimostrare la qualita' farmaceutica e l'omogeneita' dei lotti di fabbricazione:
tolto: a) denominazione scientifica propria della tradizione omeopatica o antroposofica del materiale di partenza omeopatico o altra denominazione figurante in una farmacopea, con l'indicazione delle diverse vie di somministrazione, forme farmaceutiche e gradi di diluizione da registrare;
tolto: b) documentazione concernente le modalita' di ottenimento e di controllo di ciascun materiale di partenza omeopatico nonche' un'adeguata bibliografia che ne dimostri il carattere omeopatico o antroposofico; in ogni caso e' escluso l'onere di dimostrazione dell'efficacia terapeutica;
tolto: c) documentazione concernente i metodi di diluizione e dinamizzazione seguiti;
tolto: d) documentazione concernente i metodi di fabbricazione e di controllo per ogni forma farmaceutica;
tolto: e) autorizzazione alla fabbricazione dei medicinali oggetto della domanda;
tolto: f) copia della registrazione o dell'autorizzazione eventualmente ottenuta per lo stesso medicinale in altri Stati membri;
tolto: g) due modelli della confezione del medicinale da registrare;
tolto: h) dati concernenti la stabilita' del medicinale con riferimento alla forma farmaceutica e al tipo del suo contenitore. Gli originali della documentazione presentata ai fini della procedura semplificata di registrazione dei medicinali omeopatici, dopo verifica della loro regolarita' e completezza a cura dei competenti uffici del Ministero della sanita', possono essere restituiti alle imprese farmaceutiche, con obbligo di custodia; in tal caso, le imprese farmaceutiche sono tenute a fornire supporti informatici, rispondenti alle caratteristiche tecniche stabilite con decreto del Ministro della sanita', contenenti gli stessi elementi documentali. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle specialita' medicinali assoggettate alla disciplina di cui al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 APRILE 2006, N. 219
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;185~art5 · fonte del testo
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