Art. 2 — Requisiti del direttore tecnico
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219.
Abrogato dal 6 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219.
Abrogato dal 6 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1995 al 6 luglio 2006. 172 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Limitatamente agli stabilimenti che producono i medicinali omeopatici di cui all'art. 3, possono essere nominati direttori tecnici, oltre che i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e di quelli di cui all'art. 26, comma 3, dello stesso decreto legislativo, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
tolto: a) laurea in farmacia, chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica industriale e scienze biologiche;
tolto: b) documentata attivita' pratica di almeno tre anni concernente la produzione ed i controlli necessari a garantire la qualita' dei medicinali omeopatici in imprese autorizzate alla loro fabbricazione. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano l'attivita' di direttore tecnico in stabilimenti di produzione di medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'art. 2 della legge 1 maggio 1941, n. 422, possono continuare l'attivita' medesima anche in mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 APRILE 2006, N. 219
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;185~art2 · fonte del testo
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