Art. 50 — Art. 29, commi primo e terzo, della legge 18 aprile 1926, n. 731

In base alle denuncie di cui agli articoli 47 e 48, gli Uffici anzidetti, sotto la vigilanza degli organi consigliari, debbono compilare e tenere al corrente il registro delle ditte della propria circoscrizione. Sul registro stesso gli Uffici debbono prendere nota del deposito delle firme di cui all'art. 49. Il registro delle ditte puo' essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al direttore dell'Ufficio e per tale esame nessun diritto e' dovuto.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art50 · fonte del testo

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