Art. 6 — Disposizioni relative all'ordinamento finanziario della Regione
Gli effetti per l'ordinamento finanziario della Regione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono modificabili esclusivamente secondo la procedura prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
Testo vigente dal 16 dicembre 2017
