tolto: 4) Il fumo causa attacchi cardiaci;
tolto: 5) Il fumo causa ictus e disabilita';
tolto: 6) Il fumo ostruisce le tue arterie;
tolto: 7) Il fumo aumenta il rischio di cecita';
tolto: 8) Il fumo e' dannoso per i tuoi denti e le tue gengive;
tolto: 9) Il fumo puo' uccidere il bimbo nel grembo materno;
tolto: 10) Il tuo fumo puo' nuocere ai tuoi figli, alla tua famiglia e ai tuoi amici;
tolto: 11) I figli dei fumatori hanno piu' probabilita' di cominciare a fumare;
tolto: 12) Smetti di fumare - Vivi per i tuoi cari (da completare, a rotazione, con l'inserimento dei seguenti riferimenti: "Telefono verde contro il fumo: 800 554088 - Istituto Superiore di Sanita'"; "Ministero della salute: www.salute.gov.it");
tolto: 13) Il fumo riduce la fertilita';
tolto: 14) Il fumo aumenta il rischio di impotenza. Le avvertenze supplementari di cui al comma 2, lettera b), si alternano in modo da comparire con regolarita'. L'avvertenza supplementare e' stampata sulla seconda superficie piu' visibile della confezione, nonche' su ogni imballaggio esterno utilizzato per la vendita al dettaglio del prodotto, esclusi gli incarti trasparenti aggiuntivi. I prodotti del tabacco non da fumo recano, sulla parte piu' visibile della confezione e su ogni imballaggio esterno utilizzato per la vendita al dettaglio, esclusi gli incarti trasparenti aggiuntivi, l'avvertenza: «Questo prodotto del tabacco puo' nuocere alla tua salute e provoca dipendenza». Le eventuali misure conseguenti all'adozione da parte della Commissione europea degli orientamenti per l'utilizzo di fotografie a colori o pittogrammi che illustrino e spieghino le ripercussioni del fumo sulla salute sono definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'avvertenza generale di cui comma 2, lettera a), e l'avvertenza per i prodotti del tabacco non da fumo di cui al comma 3 coprono almeno il 30 per cento della zona esterna della superficie corrispondente della confezione di tabacco sulla quale sono stampate. L'avvertenza supplementare di cui al comma 2, lettera b), copre almeno il 40 per cento della zona esterna della superficie corrispondente della confezione di tabacco sulla quale e' stampata; tuttavia per le confezioni destinate ai prodotti diversi dalle sigarette, la cui superficie piu' visibile sia superiore a 75 cm2, la superficie delle avvertenze di cui al comma 2 e' di almeno 22,5 cm2 per ogni parte. Il testo delle avvertenze e delle indicazioni relative ai tenori delle sostanze, di cui al presente articolo, e' stampato:
tolto: a) in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco, in modo che il corpo del testo risulti tale da occupare la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto;
tolto: b) in lettere minuscole, ad eccezione di quella iniziale del messaggio e dove sia altrimenti imposto da regole grammaticali;
tolto: c) con caratteri comunque centrati sull'area dove il testo viene stampato, parallelamente al bordo superiore della confezione;
tolto: d) per i prodotti diversi da quelli di cui al comma 3, contornato da un bordo nero, con spessore minimo di 3 mm e massimo di 4 mm, ricompreso nelle superfici indicate ai commi 1 e 5, che non interferisca in alcun modo con il testo dell'avvertenza o dell'informazione fornita. Le avvertenze e le indicazioni prescritte dal presente articolo non possono figurare sui bolli fiscali delle confezioni; esse sono stampate in modo inamovibile ed indelebile, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte od interrotte da altre indicazioni od immagini, ne' a seguito dell'apertura del pacchetto. Per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, tali avvertenze ed indicazioni possono essere apposte mediante etichette adesive, purche' inamovibili. Le menzioni e le avvertenze di cui al presente decreto vengono apposte su tutti i prodotti comunque destinati al consumo nel territorio nazionale, ivi comprese le aree di cui all'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Per assicurare in ogni momento l'identificazione e la rintracciabilita' dei prodotti, in qualsiasi forma appropriata che ne permetta l'individuazione della provenienza e della data di produzione, su ogni loro confezione viene obbligatoriamente riportato il numero del lotto od altro segno equivalente. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 19 marzo 2001, n. 92.