Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6

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Il D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6, ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Dal 20 maggio 2016 e' abrogato il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE, salvo per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2 e 3".

Testo vigente dal 20 maggio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 maggio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 2003 al 20 maggio 2016. 301 parole tolte.

tolto: L'Istituto superiore di sanita' e' l'organismo deputato, previa valutazione tecnica, al rilascio delle autorizzazioni ed alla successiva vigilanza per i laboratori di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, che realizzano le misurazioni del tenore in catrame, in nicotina ed in monossido di carbonio delle sigarette e le eventuali ulteriori prove per determinare il tenore di altre sostanze nocive, con l'esclusione dei laboratori esercenti le potesta' di verifica nell'ambito dell'attivita' di controllo svolta dalle autorita' competenti. Resta salva la competenza del laboratorio di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994 in ordine alla verifica definitiva circa l'esattezza delle indicazioni relative al tenore delle sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, sia al fine dell'immissione in commercio che nella fase di commercializzazione del prodotto. Ai fini delle autorizzazioni previste dal comma 1 i responsabili dei laboratori interessati presentano all'Istituto superiore di sanita' apposita istanza, corredata della dichiarazione di rispondenza ai requisiti strutturali, tecnologici e funzionali prescritti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2. L'Istituto superiore di sanita', esperita la valutazione tecnica circa i prescritti requisiti di idoneita', autorizza i laboratori di cui al comma 1 alla realizzazione delle misurazioni dei tenori di cui al medesimo comma, e puo' procedere alla successiva vigilanza che di volta in volta ritenga opportuna. Le spese relative all'istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 ed alla successiva vigilanza sono a carico dei laboratori interessati. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le integrazioni rese necessarie dal presente articolo al decreto del Ministro della salute in data 6 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2000, e successive modificazioni, concernente le tariffe dei servizi resi dall'Istituto superiore della sanita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6

    Il D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6, ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Dal 20 maggio 2016 e' abrogato il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE, salvo per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2 e 3".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-24;184~art5 · fonte del testo