Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6

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Il D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6, ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Dal 20 maggio 2016 e' abrogato il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE, salvo per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2 e 3".

Testo vigente dal 20 maggio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 maggio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 2003 al 20 maggio 2016. 364 parole tolte in 3 capoversi.

tolto: Il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette sono misurati, rispettivamente, sulla base delle norme ISO 4387 per il catrame, ISO 10315 per la nicotina e ISO 8454 per il monossido di carbonio. L'esattezza delle indicazioni relative al contenuto in catrame ed in nicotina apposte sui pacchetti e' verificata in base alla norma ISO 8243. Le misurazioni sono eseguite, con oneri a carico dei fabbricanti o degli importatori, in qualificati laboratori di analisi, all'uopo autorizzati. Con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:

tolto: a) i requisiti strutturali, tecnologici e funzionali dei laboratori autorizzati alla realizzazione delle analisi di cui al comma 1 ovvero alla verifica della loro veridicita' nell'ambito dell'attivita' di controllo da parte delle autorita' competenti;

tolto: b) le ulteriori prove eventualmente richieste ai fabbricanti o agli importatori di tabacco, ai fini della determinazione del tenore di altre sostanze, contenute o derivate dai loro prodotti del tabacco, suddivisi in base alla marca e al tipo, e della verifica dei loro effetti sulla salute, tenendo conto tra l'altro del pericolo di dipendenza che comportano. I risultati delle prove effettuate a norma del comma 2 sono trasmessi dai fabbricanti o dagli importatori al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze una volta l'anno e, comunque, ogni qual volta siano variate le specifiche del prodotto. Con pubblicazione annuale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con diffusione attraverso i siti Internet del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero anche con altri mezzi appropriati, sono rese note le informazioni disponibili ai sensi del presente articolo, fatte salve quelle eventualmente rivestenti carattere di segreto commerciale. Il Ministero della salute comunica al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Commissione europea, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e, successivamente, in occasione di ogni modifica, l'elenco dei laboratori autorizzati, precisando i criteri utilizzati per l'autorizzazione ed i mezzi di sorveglianza attuati. Il Ministero della salute comunica, altresi', annualmente alla Commissione europea tutti gli altri dati e le informazioni disponibili ai sensi del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6

    Il D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6, ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Dal 20 maggio 2016 e' abrogato il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE, salvo per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2 e 3".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-24;184~art4 · fonte del testo

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