[1]Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

[2]All'articolo 1, al comma 1, le parole: "1 giugno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "1 agosto 1986".

[3]Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: "Art. 1-bis. - 1. I prodotti di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1985, n. 321, come sostituito dal successivo articolo 2 del presente decreto, possono essere venduti al consumatore solo nella integrale confezione di origine. Art. 1-ter. - 1. I prodotti di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1985, n. 321, come sostituito dal successivo articolo 2 del presente decreto, possono essere venduti nei caseifici artigiani di produzione, purche' confezionati al momento della vendita al consumatore a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322". All'articolo 2: il primo capoverso e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la mozzarella di bufala ed analoghi, e' consentita solo se appositamente confezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322"; al secondo capoverso, dopo le parole: "il prodotto," sono aggiunte le seguenti: "anche in piu' pezzi,".; al secondo capoverso, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) data di produzione"; al secondo capoverso, lettera f), le parole: "stabilimento di produzione e/o confezionamento" sono sostituite dalle seguenti: "stabilimento di produzione e confezionamento".

Testo vigente dal 12 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-06-11;252~art1 · fonte del testo

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