1. Al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)all'articolo 3:
  • 1)al comma 8 le parole: "conformemente all'articolo 6 comma 1." sono sostituite dalle seguenti: "conformemente alle disposizioni vigenti in materia di controllo veterinario dei prodotti in provenienza da Paesi terzi.";
  • 2)al comma 9 le parole: "che si avvalga" sono sostituite dalle seguenti: "che non si avvalga";
  • b)all'articolo 5:
  • 1)al comma 1, lettera c), dopo le parole: "Stato membro" sono aggiunte le seguenti: "oltre alle misure di controllo di cui alle lettere a) e b)";
  • 2)al comma 1, lettera c), numero 2), in fine, dopo la parola: "anomalia" sono aggiunte le seguenti: ", prima del frazionamento della partita o della commercializzazione dei prodotti";
  • 3)al comma 4 l'alinea e' sostituito dal seguente: "Gli operatori primi destinatari materiali di prodotti provenienti da un altro Stato membro anche se procedono al frazionamento completo di detti prodotti:";
  • c)all'articolo 8:
  • 1)al comma 6 la parola: "solo" e' sostituita dalla seguente: "salvo";
  • d)all'articolo 11:
  • 1)al comma 1, lettera c), numero 2), le parole: "dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 9, comma 2, lettere b) e c)";
  • 2)al comma 2, le parole: "di cui al comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1, lettera c)" e le parole: "menzionati all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "menzionati all'articolo 9, comma 2, lettere b) e c)";
  • 3)al comma 3, le parole: "dall'articolo 5, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 5, comma 4" e le parole: "e assicurative" sono sostituite dalle seguenti: "e' assicurato";
  • 4)al comma 5:
  • a)l'alinea e' sostituito dal seguente: "Gli operatori primi destinatari materiali di animali provenienti da un altro Stato membro:";
  • b)alla lettera a) sono soppresse le parole: "provenienti da un altro Stato membro" e le parole: "almeno 24 ore prima" sono sostituite dalle seguenti: "nelle ventiquattro ore precedenti";
  • e)dopo l'articolo 14 e' aggiunto il seguente: "Articolo 14-bis. - 1. Nel caso in cui i prodotti o gli animali di cui all'articolo 1 sono sottoposti a controllo veterinario, a sondaggio e in modo non discriminatorio, ai sensi del presente decreto, al fine di accertare l'esistenza di un rischio per la salute pubblica o per la sanita' animale, gli uffici veterinari di cui all'allegato A al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, dispongono che l'azienda sanitaria locale competente per territorio applichi la misura sanitaria cautelare del differimento dell'ulteriore commercializzazione dell'intera partita di merce interessata, in attesa dell'esito del controllo disposto. 2. Nel caso in cui dal controllo di cui al comma 1 risulti un rischio per la salute pubblica o per la sanita' animale, le successive cinque partite di merce di analoga tipologia e provenienza, introdotte nel territorio nazionale, sono considerate sospette e gli uffici veterinari di cui all'allegato A al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, dispongono sulle stesse ulteriori controlli veterinari nonche' l'applicazione, da parte della azienda sanitaria locale competente per territorio, della misura sanitaria di cui al comma 1. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il campionamento deve essere effettuato in modo da assicurare la disponibilita' delle aliquote necessarie ai fini della contestazione nei confronti dello Stato membro di spedizione, secondo le procedure comunitarie. 4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 126, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".

Testo vigente dal 18 giugno 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;181~art1 · fonte del testo

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