Art. 1 — Modifiche al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633
Al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 dell'articolo 2, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: «e-bis) "veterinario ufficiale" quello definito dall'articolo 3, lettera h), del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013;
- e-ter)"veterinario autorizzato" quello autorizzato dall'organismo competente a svolgere specifiche attivita' conformemente al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 o ad atti adottati ai sensi dello stesso regolamento.»;
- b)il comma 2 dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente: «2. Possono essere oggetto di scambio i cani, gatti e furetti che:
- a)soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013;
- b)sono stati sottoposti ad un esame clinico effettuato entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione dal veterinario autorizzato dall'autorita' competente;
- c)sono muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario firmato da un veterinario ufficiale che soddisfa i seguenti requisiti:
- 1)e' conforme al modello di cui all'allegato E, parte 1;
- 2)attesta che il veterinario autorizzato ha documentato, nella sezione pertinente del passaporto di ciascun animale, di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013, che dall'esame clinico, effettuato in conformita' alla lettera b), e' emerso che gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio per il loro trasporto, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.»;
- c)il comma 3, dell'articolo 10 e' abrogato;
- d)al comma 1, dell'articolo 17, dopo la parola: «animali», sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui al comma 2»;
- e)dopo il comma 1 dell'articolo 17 e' aggiunto il seguente: « 1-bis. Per quanto riguarda l'importazione di gatti, cani e furetti:
- a)le condizioni di importazione devono essere almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013;
- b)gli animali devono essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario compilato e firmato dal veterinario ufficiale il quale attesta che gli animali in questione sono stati sottoposti ad un esame clinico effettuato da un veterinario autorizzato entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione, il quale ha verificato che, al momento dell'esame, gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio previsto per il loro trasporto.»;
- f)all'articolo 20, comma 2, lettera a), le parole: «17, comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «17, commi 1 e 1-bis».
Testo vigente dal 13 giugno 2015
