Art. 1 — Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23
Al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- a)all'articolo 1, comma 4, le parole: "tra il territorio di paesi terzi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il territorio della Comunita' europea ed il territorio di paesi terzi";
- b)all'articolo 3, comma 1, le parole: "deve essere accertata da un organismo notificato" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere accertata da un organismo notificato ed attestata";
- c)all'articolo 3, comma 4, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3";
- d)all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, le parole: "a condizione che la rivalutazione della conformita'" sono sostituite dalle seguenti: "a condizione che la rivalutazione della conformita' del tipo";
- e)all'articolo 6, comma 3, lettera b), le parole: "previsto dalle vigenti disposizioni ministeriali" sono sostituite dalle seguenti: "previsto dalle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto ministeriale 7 aprile 1986, del Ministro dei trasporti";
- f)all'articolo 15, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' altresi' ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino a tale data.";
- g)all'articolo 15, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' altresi' ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino al 1° luglio 2005.";
- h)all'articolo 16, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 15";
- i)all'allegato V, le parole: "ai sensi dell'allegato VI" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'allegato IV".
Testo vigente dal 20 marzo 2003
