Periodo di validita' della registrazione di una varieta' L'iscrizione di una varieta' al Registro ha una durata di trenta anni, per le varieta' iscritte alla sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), e di dieci anni per le varieta' iscritte alla sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b). La registrazione di una varieta' puo' essere rinnovata per ulteriori periodi di trenta anni per le varieta' iscritte alla sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), e di dieci anni per le varieta' iscritte alla sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), purche' siano ancora disponibili i materiali della varieta'. Il costitutore della varieta' o il suo avente causa o un rappresentante designato o il responsabile della conservazione inoltra la domanda di rinnovo al Ministero entro un anno prima della scadenza dell'iscrizione della varieta'. La domanda di cui al comma 2 e' corredata di elementi di prova attestanti che siano ancora disponibili i materiali della varieta'. Nel caso di assenza di domanda il Ministero, con propria iniziativa o su richiesta di soggetti pubblici o privati, puo' disporre il rinnovo della registrazione di una varieta', qualora questa rivesta particolare interesse per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale, per preservare la diversita' genetica e la produzione sostenibile, nonche' per qualunque altro interesse generale. Una varieta' e' cancellata dal Registro nazionale delle varieta' di piante da frutto qualora:

  • a)in sede di esame o di ulteriori controlli ufficiali, risulti che detta varieta' non e' piu' distinta, stabile o sufficientemente omogenea;
  • b)all'atto della presentazione della domanda di registrazione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false in merito ai fatti in base ai quali la varieta' e' stata registrata;
  • c)il richiedente ne faccia richiesta;
  • d)risulti, dopo l'iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
  • e)la validita' dell'iscrizione sia giunta a scadenza senza che sia stata presentata alcuna domanda di rinnovo. In caso di ritiro o rigetto della domanda di rilascio di privativa vegetale, o di domanda di iscrizione al registro di un altro Stato membro, il richiedente lo comunica al Ministero, per via telematica utilizzando l'indirizzo PEC dell'ufficio competente che provvede alla cancellazione della varieta' dal Registro.

Testo vigente dal 25 febbraio 2021

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18~art14 · fonte del testo

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