Art. 79 — Organizzazione, stampa e distribuzione delle etichette della qualificazione nazionale nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

I materiali di propagazione prodotti nel rispetto del presente decreto e dei disciplinari di produzione delle singole specie sono commercializzati con un'etichetta di colore diverso in relazione alla fase in cui sono stati prodotti. L'etichetta deve riportare anche i dati richiesti per il passaporto delle piante. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, al termine dei controlli amministrativi e di campo previsti dalle pertinenti normative europee vigenti, nonche' di quelli per la qualificazione dei materiali di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), comunica l'idoneita' alla certificazione e autorizza il Soggetto Gestore alla stampa delle etichette. Il Soggetto Gestore, ottenuta l'autorizzazione di cui al comma 2 dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, procede alla stampa e alla consegna delle etichette. L'etichetta e il documento di accompagnamento sono redatti conformemente al Titolo VI, Capo I, e comprendono anche la dicitura «Qualita' Vivaistica Italia». L'etichetta deve essere stampata con inchiostro indelebile e realizzata con materiale biodegradabile in grado di resistere alle intemperie per almeno due anni. Le specifiche tecniche e la forma grafica delle etichette sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VII. L'etichetta deve essere apposta ai relativi materiali di moltiplicazione prima dell'immissione in commercio e fissata ai materiali in modo da impedirne il suo riutilizzo. Gli oneri derivanti dalle attivita' di stampa delle etichette di cui al presente articolo sono carico del richiedente e corrisposti in base alla quantita' di etichette richieste, sulla base delle tariffe di cui all'articolo 82.

Testo vigente dal 25 febbraio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18~art79 · fonte del testo

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