Attivita' del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale:

  • a)definisce i disciplinari di produzione per la qualificazione nazionale delle singole specie o gruppi di specie;
  • b)definisce i criteri per il riconoscimento dei Centri per la conservazione per la premoltiplicazione e dei Centri per la premoltiplicazione che possono operare nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
  • c)predispone le verifiche ispettive sull'idoneita' dei centri di conservazione e dei centri di premoltiplicazione;
  • d)valuta l'eventuale equivalenza di schemi di certificazione di altri Paesi ai fini dello scambio di materiali di moltiplicazione;
  • e)definisce le modalita' di presentazione delle domande relative alle attivita' del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
  • f)definisce le modalita' di esecuzione delle attivita' di controllo nel processo di qualificazione;
  • g)definisce i criteri e le modalita' per la realizzazione di programmi di formazione e di aggiornamento del personale che opera nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
  • h)definisce le modalita' per l'esecuzione degli accertamenti dei requisiti dei materiali di moltiplicazione per la qualificazione nazionale;
  • i)determina il costo delle etichette di qualificazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale e la ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita delle stesse tra le diverse attivita';
  • l)definisce le misure da adottare nei confronti dei soggetti operanti nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale che non rispettano le prescrizioni del presente Titolo. I criteri e le modalita' di esecuzione delle attivita' di cui al comma 1 sono adottati con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Gruppo di lavoro permanente.

Testo vigente dal 25 febbraio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18~art66 · fonte del testo

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