All'atto dell'ispezione visiva, effettuata dal fornitore registrato nelle strutture, nei campi e nei lotti nella fase di produzione, i materiali CAC devono risultare esenti dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, se non diversamente indicato nell'Allegato II, parte 4. Il fornitore registrato effettua il campionamento e l'analisi della fonte identificata del materiale o dei materiali CAC per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 2, e in conformita' ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il fornitore registrato effettua il campionamento e l'analisi della fonte identificata del materiale o dei materiali CAC in questione. I materiali di moltiplicazione CAC e le piante da frutto CAC in lotti, dopo la fase di produzione, sono commercializzati solo se all'atto dell'ispezione visiva effettuata dal fornitore registrato risultano esenti da indizi o sintomi degli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2. Il fornitore registrato adotta le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 conformemente all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. (( Il comma 1 non si applica:

  • a)ai materiali CAC durante la crioconservazione;
  • b)ai materiali CAC, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017]. ))

Testo vigente dal 26 ottobre 2024

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Che cosa è cambiato dal 26 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 2021 al 26 ottobre 2024. 48 parole aggiunte in 3 capoversi.

… o la specie in questione e la categoria. Il comma 1 non si applicaaggiunto: :

aggiunto: a) ai materiali CAC durante la crioconservazioneaggiunto: ;

aggiunto: b) ai materiali CAC, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18~art50 · fonte del testo

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