Art. 22 — Obblighi dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione
I Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP):
- a)sono dotati delle strutture e dei mezzi necessari alla conservazione e alla produzione in vivo ed in vitro dei materiali di categoria "Pre-Base" rispondenti ai requisiti tecnici di cui all'Allegato III;
- b)dispongono delle mappe relative all'esatta collocazione delle accessioni presenti ed un registro di conduzione;
- c)trasmettono, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla conduzione e sull'attivita' svolta nell'anno precedente, comprensiva delle relative mappe, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e al Servizio fitosanitario centrale. Il Servizio fitosanitario centrale revoca l'idoneita' se il CCP:
- a)risulta privo o perde taluno dei requisiti di cui all'Allegato III o taluno dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente;
- b)non adempie agli obblighi di cui al comma 1;
- c)non rispetta le prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario nazionale.
Testo vigente dal 25 febbraio 2021
