Art. 9 — Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università
Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' nominata, con mandato triennale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Commissione per la contabilita' economico-patrimoniale delle universita'. Il Ministero si avvale della Commissione ai fini della revisione e dell'aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio, di cui al presente decreto, nonche' per il monitoraggio dell'introduzione della contabilita' economico-patrimoniale e della contabilita' analitica, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Al fine di porre in essere un efficace supporto agli atenei, il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove periodicamente incontri, seminari di studio. La Commissione puo' procedere ad analisi e confronti, anche attraverso incontri diretti con gli atenei, dei criteri e delle metodologie adottate, nonche' dei risultati ottenuti. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso spese. La Commissione e' composta da un numero massimo di nove membri, scelti tra rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Consiglio universitario nazionale, della CRUI, del Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle universita' italiane e da esperti del settore.
Testo vigente dal 8 marzo 2012
