Art. 1 — Contabilità economico-patrimoniale nelle università
Al fine di garantire trasparenza e omogeneita' dei sistemi e delle procedure contabili, di consentire l'individuazione della situazione patrimoniale e la valutazione dell'andamento complessivo della gestione, le universita' adottano un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica. Il quadro informativo economico-patrimoniale delle universita' e' rappresentato da:
- a)bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e budget degli investimenti unico di ateneo;
- b)bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' nel medio periodo;
- c)bilancio unico d'ateneo d'esercizio, redatto con riferimento all'anno solare, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione;
- d)bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o gli altri enti controllati, con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilita' finanziaria. Le universita' si dotano, nell'ambito della propria autonomia, di sistemi e procedure di contabilita' analitica, ai fini del controllo di gestione.
Testo vigente dal 8 marzo 2012
