Art. 6 — Bilancio consolidato
Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un bilancio consolidato in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. L'area di consolidamento e' costituita dai seguenti enti e societa', anche se non definiti amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:
- a)fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
- b)societa' di capitali controllate dalle universita' ai sensi del codice civile;
- c)altri enti nei quali le universita' hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci;
- d)altri enti nei quali le universita' possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione. I principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Con le medesime modalita' e' aggiornata l'area di consolidamento di cui al comma 2.
Testo vigente dal 8 marzo 2012
