Art. 10 — Contabilità finanziaria nella fase transitoria
Nel periodo transitorio sino all'adozione della contabilita' economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, le universita' in contabilita' finanziaria si attengono ai principi contabili e agli schemi del bilancio di previsione e del conto consuntivo, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' alla classificazione della spesa per missioni e programmi con le modalita' di cui all'articolo 4. Il decreto di cui al comma 1 e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini conoscitivi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel periodo transitorio sino all'adozione della contabilita' economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, le universita' predispongono lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2013, sulla base dei principi contabili e degli schemi di bilancio individuati ai sensi dell'articolo 2.
Testo vigente dal 8 marzo 2012
