Art. 13 — Requisiti di idoneità dei prestatori
L'E.N.A.C. verifica l'idoneita' dei prestatori di servizi di assistenza a terra subordinata al rispetto del tipo di contratto che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende di gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra ed al possesso dei seguenti requisiti:
- a)capitale sociale almeno pari ad un quarto del presumibile giro di affari derivante dalle attivita' da svolgere;
- b)risorse strumentali e capacita' organizzative idonee in relazione alle categorie di servizio richieste;
- c)attestato comprovante il rispetto degli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e sulla sicurezza del lavoro;
- d)copertura assicurativa adeguata ai rischi connessi all'attivita' da svolgere.
Testo vigente dal 4 febbraio 1999
