Art. 12 — Limitazioni all'accesso
L'E.N.A.C., in presenza di vincoli specifici di spazio o di capacita' disponibile, specialmente in funzione della congestione e del coefficiente di utilizzazione delle superfici, previa segnalazione dell'ente di gestione che presenta un piano di intervento per la rimozione o per la riduzione dei vincoli, autorizza l'ente di gestione a:
- a)limitare, per non oltre tre anni, l'accesso dei prestatori di determinate categorie di servizi non elencate nell'articolo 4, comma 2, garantendo comunque le condizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3;
- b)riservare, per non oltre due anni rinnovabili per una sola volta, ad un solo prestatore una o piu' determinate categorie di servizi di assistenza a terra elencati nell'articolo 4, comma 2;
- c)riservare, per non oltre tre anni, l'effettuazione dell'autoassistenza a un numero limitato di utenti per le categorie di servizi non elencate nell'articolo 5, comma 2;
- d)non consentire o limitare ad un solo utente, per non oltre tre anni, l'effettuazione dell'autoassistenza per una o piu' determinate categorie tra i servizi di cui all'articolo 5, comma 2. Le limitazioni di cui al comma 1, complete dei relativi piani di intervento, sono comunicate al Ministero dei trasporti e della navigazione almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede alla notificazione delle limitazioni medesime alla Commissione europea almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, per l'approvazione e per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
Testo vigente dal 4 febbraio 1999
