Art. 51 — Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005
All'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera a), la parola: «accreditato» e' sostituita dalla seguente: «qualificato»;
- b)al comma 1, lettera b), le parole da «l'autore» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «l'istante o il dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), nonche' attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;»;
- c)al comma 1, la lettera c), e' sostituita dalla seguente: «c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identita';»;
- d)al comma 1, lettera c-bis, le parole «dall'autore» sono sostituite dalle seguenti: «dall'istante o dal dichiarante»;
- e)il comma 1-bis e' abrogato;
- f)al comma 1-ter le parole: «, lettere a), c) e c-bis),» sono soppresse;
- g)al comma 2 le parole: «inviate o compilate sul sito secondo le modalita' previste dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».
Testo vigente dal 13 settembre 2016
