Art. 49 — Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo n. 82 del 2005
All'articolo 63 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 le parole: «Le pubbliche amministrazioni centrali» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»;
- b)al comma 2, primo periodo, le parole: «Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»;
- c)al comma 2, secondo periodo, le parole: «in conformita' alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71.»;
- d)i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.
Testo vigente dal 13 settembre 2016
