Art. 5 — Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

All'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini della qualificazione dell'intervento e del regime amministrativo allo stesso applicabile, un progetto si intende unico qualora contempli piu' interventi relativi alla medesima fonte localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la potenza del progetto e' pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi.»;
  • b)dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui agli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, il soggetto proponente predispone appositi sistemi di raccolta per le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabilizzate, temporanee e permanenti, derivanti dai medesimi, ivi comprese quelle relative a locali tecnici, piazzali o alla viabilita' di accesso. La progettazione dei sistemi di cui al primo periodo tiene conto delle precipitazioni intense conseguenti anche ai cambiamenti climatici.».

Testo vigente dal 26 novembre 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-26;178~art5 · fonte del testo

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