Art. 6 — Regimi amministrativi
Per la realizzazione degli interventi sono individuati i seguenti regimi amministrativi:
- a)attivita' libera;
- b)procedura abilitativa semplificata;
- c)autorizzazione unica. Gli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell'attivita' libera, della procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica. ((Ai fini della qualificazione dell'intervento e del regime amministrativo allo stesso applicabile, un progetto si intende unico qualora contempli piu' interventi relativi alla medesima fonte localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la potenza del progetto e' pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi.)) ((Per la realizzazione degli interventi di cui agli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, il soggetto proponente predispone appositi sistemi di raccolta per le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabilizzate, temporanee e permanenti, derivanti dai medesimi, ivi comprese quelle relative a locali tecnici, piazzali o alla viabilita' di accesso. La progettazione dei sistemi di cui al primo periodo tiene conto delle precipitazioni intense conseguenti anche ai cambiamenti climatici.))
Testo vigente dal 11 dicembre 2025
