Art. 4-bis — Beni utilizzati per attività istituzionali
I beni immobili e le unita' immobiliari di proprieta' dell'Ente strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono utilizzati quali sedi istituzionali od operative dei comitati regionali, territoriali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 4, avrebbero dovuto essere trasferiti all'Associazione, transitano alla stessa per lo svolgimento dei suoi compiti statutari. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente nazionale dell'Associazione fa istanza di trasferimento all'Ente strumentale alla CRI e il commissario liquidatore, previo parere del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'autorita' di vigilanza, adotta gli atti conseguenti per attuare il trasferimento. I provvedimenti di trasferimento adottati dal commissario liquidatore hanno effetto traslativo della proprieta', producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. Il suddetto trasferimento e' esente dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonche' di ogni altra imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprieta' dei beni all'Associazione. Tutti i beni immobili di proprieta' dell'Ente strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa, utilizzati dall'Associazione per scopi istituzionali, a far data dal 1° gennaio 2018, in via transitoria, sono concessi in uso gratuito alla stessa. Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dell'usuario. 5. I lasciti disposti con atti testamentari entro il 31 dicembre 2017, per i quali l'apertura della successione sia intervenuta successivamente al 1° gennaio 2018, spettano all'Associazione
Testo vigente dal 1 gennaio 2021
