Art. 18 — Diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi
Su proposta del Presidente ((, d'intesa con il Segretario Generale,)), con delibera del Comitato di gestione, sono disciplinati i diritti derivanti da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attivita' istituzionali in base alla normativa vigente. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresi' definiti le modalita' ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.
Testo vigente dal 10 giugno 2021
