Art. 17 — Norme suppletive e comparto di contrattazione
Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Scuola rientra nel comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Testo vigente dal 14 dicembre 2009
