Art. 21 — Diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi
Su proposta del Direttore Generale, con delibera del Comitato direttivo, sono disciplinati i diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attivita' istituzionali in base alla normativa vigente. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresi' definiti le modalita' ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.
Testo vigente dal 14 dicembre 2009
