Art. 6 — Personale tecnico-amministrativo degli ISEF pareggiati
Il personale tecnico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, presso un ISEF pareggiato e per il quale non sia cessato alla data di entrata in vigore del presente decreto il rapporto di lavoro con il medesimo istituto, trasformato in facolta' o corso di laurea e di diploma a seguito di convenzione con una universita', e' trasferito, a domanda, presso la stessa, mantenendo le funzioni ed il trattamento economico complessivo in godimento. Tale posizione e' mantenuta fino alla cessazione del rapporto con l'universita' ovvero fino al compimento dell'eta' prevista per il collocamento a riposo per il personale non docente universitario, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita' per la destinazione, alle stesse condizioni di cui al comma 1, del personale in servizio presso le sedi non convenzionate che non risulti utilizzato alla data di cessazione del pareggiamento di cui all'articolo 8, comma 2.
Testo vigente dal 8 giugno 1998
