Art. 20 — Attività commerciale
L'attivita' commerciale, svolta nel contesto delle funzioni istituzionali dell'ente, e' contabilizzata, ai fini fiscali, in forma separata, secondo i principi dell'ordinamento giuridico. Le relative risultanze sono evidenziate nella nota integrativa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110.
Testo vigente dal 14 dicembre 2009
