Art. 65 c.p.i. — Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS

In deroga all'articolo 64, quando l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'universita', anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonche' nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione e' conseguita da piu' persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6. L'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novita' della stessa. Qualora non effettui detta comunicazione, l'inventore non puo' depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del comma 3, fermi restando la possibilita' di rivendica ai sensi dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo e' prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, l'inventore puo' procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventore puo' altresi' procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:

  • a)le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attivita' di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attivita' di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;
  • b)i rapporti con gli inventori e le premialita' connesse con l'attivita' inventiva;
  • c)i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al comma 5;
  • d)ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni. 5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attivita' di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette linee guida

Testo vigente dal 23 agosto 2023

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 23 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 2005 al 23 agosto 2023. 265 parole tolte, 488 parole aggiunte in 5 capoversi.

In deroga all'articolo 64, quando tolto: il aggiunto: l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro tolto: intercorre con un universita' o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalita' di ricerca, il ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. In caso di piu' autori, dipendenti delle universita', delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, aggiunto: o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'universita', anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonche' nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione e' conseguita da piu' persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tolto: tutti aggiunto: tutte le strutture interessate in parti uguali, tolto: salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta aggiunto: salva diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6. L'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novita' della stessa. Qualora non effettui detta comunicazione, l'inventore non puo' depositare a proprio nome la domanda di brevetto tolto: e ne da' comunicazione all'amministrazione. Le Universita' e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa universita' o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonche' ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le universita' o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioniaggiunto: , ai sensi del comma 3, fermi restando la possibilita' di rivendica ai sensi dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo e' prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2tolto: , alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che cio' non derivi da cause indipendenti dalla loro volonta', la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziateaggiunto: . Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, l'inventore puo' procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventore puo' altresi' procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:

aggiunto: a) le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attivita' di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attivita' di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;

aggiunto: b) i rapporti con gli inventori e le premialita' connesse con l'attivita' inventiva;

aggiunto: c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al comma 5;

aggiunto: d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni. 5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attivita' di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da tolto: soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'universita', ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore. aggiunto: altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette linee guida

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art65 · fonte del testo

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