Art. 34 — Norme transitorie e abrogazioni
Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, restano in vigore le norme del decreto della sanita' 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni. Alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, sono abrogati il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542.
Testo vigente dal 5 novembre 2011
