Misura e durata dell'indennita' di discontinuita' L'indennita' di discontinuita' e' riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennita', detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, di cui all'articolo 6, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207)). La misura giornaliera dell'indennita' e' calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attivita' lavorative per le quali e' richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennita'. L'indennita' e' corrisposta in un'unica soluzione, previa domanda presentata dal lavoratore all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo le modalita' telematiche indicate dall'Istituto stesso, entro il ((30 aprile)) di ogni anno a pena di decadenza, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente, nella misura del 60 per cento del valore calcolato ai sensi del comma 2. L'importo giornaliero dell'indennita' non puo' in ogni caso superare l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. L'INPS procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse. L'INPS effettua la verifica dei requisiti reddituali dei soggetti che hanno presentato domanda di indennita' accedendo ai dati dell'Anagrafe tributaria con le modalita' e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione con l'Agenzia delle entrate. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'indennita' di cui all'articolo 1 concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Testo vigente dal 1 gennaio 2025

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 2023 al 1 gennaio 2025. 26 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… titolo, di cui all'articolo 6, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. tolto: Ai fini della durata dell'indennita' di discontinuita' non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207. La misura giornaliera dell'indennita' e' calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto … della previdenza sociale (INPS), secondo le modalita' telematiche indicate dall'Istituto stesso, entro il 30 tolto: marzo aggiunto: aprile di ogni anno a pena di decadenza, con riferimento ai requisiti maturati dal …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-30;175~art3 · fonte del testo

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